Cass. pen. n. 2888 del 17 marzo 1995

Testo massima n. 1


Ove non sia prevista la pubblicazione della sentenza o del provvedimento tramite lettura, come nei procedimenti camerali, la mancata lettura del dispositivo non dà luogo ad alcuna nullità, mentre la lettura che il giudice abbia comunque effettuato equivale ad una notifica del provvedimento, con conseguenze relative alla sola decorrenza dei termini di impugnazione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la nullità di una sentenza emessa dalla corte di appello in camera di consiglio a norma dell'art. 599 c.p.p. essendo stato il processo in primo grado celebrato con il rito abbreviato; al proposito si è considerato che la suddetta disposizione richiama le forme previste dall'art. 127 c.p.p. il quale non impone al giudice di pubblicare mediante lettura il provvedimento, dovendo questo essere comunicato o notificato ai soggetti interessati.

Normativa correlata