Cass. pen. n. 136 del 10 gennaio 1995

Testo massima n. 1


È configurabile il reato di cui all'art. 659, comma 2, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone da parte di chi «esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità»), in caso di esercizio di una attività — quale, nella specie, quella di discoteca — che produca superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti con D.P.C.M. 1 marzo 1991, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 14, della L. 8 luglio 1986, n. 349, dovendosi il detto decreto considerare come atto di normazione secondaria avente forza di legge e trovando esso diretta applicazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di specifiche prescrizioni da parte dell'autorità comunale, anche con riguardo ad attività produttive di tipo industriale o artigianale.

Normativa correlata