Cass. pen. n. 12589 del 28 dicembre 1995

Testo massima n. 1


Integra il reato di cui all'art. 477 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza dell'originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l'originale. (Fattispecie relativa a contrassegno per invalidi, che permetteva l'accesso di autoveicolo a zone a traffico limitato del Comune di Firenze, realizzato su carta dello stesso colore dell'originale ed utilizzato dal figlio del titolare).

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