Cass. pen. n. 1054 del 1 febbraio 1995

Testo massima n. 1


In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo, la valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è irrilevante l'eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi.

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