Cass. pen. n. 9449 del 2 settembre 1994
Testo massima n. 1
La confessione circa la partecipazione al sequestro di persona ed il ruolo svolto dai coimputati non può essere valutata ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 630, comma 5, c.p., bensì solo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, quando sia intervenuta dopo che il soggetto passivo ha riacquistato la libertà e dopo che tutti i concorrenti nel reato sono stati assicurati alla giustizia.
Testo massima n. 2
La confessione circa la partecipazione al sequestro di persona ed il ruolo svolto dai coimputati non può essere valutata ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 630, comma 5, c.p., bensì solo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, quando sia intervenuta dopo che il soggetto passivo ha riacquistato la libertà e dopo che tutti i concorrenti nel reato sono stati assicurati alla giustizia.