Cass. pen. n. 7749 del 11 luglio 1994
Testo massima n. 1
In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autorità per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, o igiene, per la sussistenza del reato è necessario che il soggetto sia effettivamente venuto a conoscenza dell'ordine impartito e spetta al giudice dimostrare che colui al quale l'atto è stato indirizzato abbia avuto in concreto la possibilità di prenderne visione in tempo utile. (Nel caso di specie l'imputato aveva sostenuto che l'invito era stato consegnato alla moglie, con la quale era in lite, e per tale ragione non ne era stato messo a conoscenza, e la Corte ha ritenuto che spettasse al pretore dimostrare che egli avesse avuto la possibilità in concreto, di venire informato in tempo utile).
Testo massima n. 2
In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autorità per motivi di giustizia o sicurezza pubblica, ordine pubblico o d'igiene, l'invito a presentarsi deve contenere le ragioni della convocazione, in modo tale da consentire al destinatario un qualche controllo sulla legalità dello stesso. Per la sussistenza del reato contravvenzionale di inosservanza del provvedimento dell'autorità è necessario che risulti provata la conoscenza piena e legale del destinatario anche delle ragioni per le quali è stato emanato.