Cass. pen. n. 3769 del 31 marzo 1994
Testo massima n. 1
Il giudice incompetente, investito da impugnazione erroneamente qualificata (nella specie «appello» in luogo di «ricorso per cassazione») e a lui mal proposta non deve pronunciare sentenza d'inammissibilità dell'impugnazione stessa, ma, dopo aver correttamente qualificato il mezzo di gravame, è tenuto, a norma dell'art. 568, quinto comma, c.p.p., a trasmettere gli atti al giudice competente.
Testo massima n. 2
Ai fini della ravvisabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. si richiede la specificazione della «ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene» per cui il provvedimento viene emesso, ma non invece della disposizione penale che il giudice sarebbe chiamato ad applicare per effetto dell'inosservanza del provvedimento.