Cass. pen. n. 3261 del 18 marzo 1994
Testo massima n. 1
Ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l'intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento — esplicitato con motivazione indenne da vizi logici — che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità. (Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone).