14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3264 del 16 settembre 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge, onde deve dichiararne l’inammissibilità, qualora esso sia proposto esclusivamente per vizio di motivazione a norma dell’art. 606, lettera e ], seconda ipotesi, stesso codice.
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