Cass. pen. n. 1841 del 14 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il reato di sequestro di persona previsto dall'art. 605 c.p. tutela il bene giuridico della libertà personale, costituzionalmente garantito, che viene leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà, intesa quale possibilità di movimento privo di costrizioni. La qualità di incapace non può escludere tale tutela, diretta anzitutto a preservare il bene della libertà di ogni soggetto; è configurabile pertanto la violazione dell'art. 605, e non quella dell'art. 574 c.p. (sottrazione d'incapace), anche ai danni di un minore, quale che sia la sua età (nella specie trattavasi di bambino di trenta mesi).