Cass. pen. n. 163 del 12 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Salvo che per il parcheggio non vi sia una tariffa determinata con provvedimento dell'autorità comunale, il posteggiatore, pur se autorizzato dall'autorità di pubblica sicurezza a svolgere tale mestiere, non ha alcun diritto a pretendere un compenso dagli automobilisti che lasciano in sosta la loro vettura, a meno che costoro non gliela abbiano consegnata, facendogli obbligo di custodirla (artt. 1766 e ss. c.c.). Pertanto, è ravvisabile il reato di tentata estorsione, e non già quello di tentata violenza privata aggravata a carico del posteggiatore il quale cerchi di costringere con la violenza un automobilista che aveva lasciato in sosta l'auto in zona ove non era stato istituito alcun parcheggio autorizzato, a corrispondergli una somma di denaro.
Testo massima n. 2
Salvo che per il parcheggio non vi sia una tariffa determinata con provvedimento dell'autorità comunale, il posteggiatore, pur se autorizzato dall'autorità di pubblica sicurezza a svolgere tale mestiere, non ha alcun diritto a pretendere un compenso dagli automobilisti che lasciano in sosta la loro vettura, a meno che costoro non gliela abbiano consegnata, facendogli obbligo di custodirla (artt. 1766 e ss. c.c.). Pertanto, è ravvisabile il reato di tentata estorsione, e non già quello di tentata violenza privata aggravata a carico del posteggiatore il quale cerchi di costringere con la violenza un automobilista che aveva lasciato in sosta l'auto in zona ove non era stato istituito alcun parcheggio autorizzato, a corrispondergli una somma di denaro.