14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2541 del 27 giugno 1975
Posted at 16:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
La decisione di rigetto della domanda di riduzione della penale deve essere sorretta da specifica ed esauriente analisi e valutazione degli elementi della fattispecie, e pertanto deve ritenersi insufficiente la motivazione che faccia riferimento generico all’interesse del creditore, all’entità della prestazione [ dato che questa può bastare a spiegare la pattuizione, ma non la misura, della penale ] ed all’accettazione del debitore [ dato che una penale non è equa solo perché è stata convenuta ].
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