Cass. pen. n. 1475 del 6 maggio 1994
Testo massima n. 1
In tema di conflitto di competenza, allorquando il pretore, rilevata la propria incompetenza per materia, trasmette erroneamente gli atti, non al P.M. presso il tribunale ritenuto competente, bensì a quest'ultimo direttamente — il quale, a sua volta, non contesti la propria competenza funzionale a decidere — deve essere dichiarata inammissibile l'eventuale denuncia di conflitto ad opera del tribunale stesso nei confronti del P.M. Ed invero il P.M. è un organo non giurisdizionale, bensì parte nel nuovo processo penale, in relazione alle cui attribuzioni non è configurabile conflitto, neppure analogo, di competenza; ed inoltre in un caso del genere non sarebbe neppure ravvisabile una reale situazione di stasi processuale, in assenza di un rifiuto a compiere gli adempimenti prodromici all'udienza preliminare da parte del pubblico ministero non investito della questione per non essergli stati trasmessi gli atti.