Cass. pen. n. 1449 del 8 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione, è sufficiente una generica competenza dell'agente, derivante dalla sua appartenenza all'ufficio pubblico, quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volontà dell'ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto. Tale competenza non va, peraltro, necessariamente riferita all'atto terminale del procedimento amministrativo, assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento (anche non formalizzato) della seriazione procedimentale, attesa la forza esponenziale che il comportamento — non, quindi, l'atto — assume ai fini della realizzazione del reato previsto dall'art. 319 c.p.