14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5625 del 9 giugno 1990
Testo massima n. 1
L’apprezzamento sull’eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, ove correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento, con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida cd esclusiva correlazione con l’entità del danno subito.
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