Cass. pen. n. 11226 del 9 novembre 1994

Testo massima n. 1


Ai fini della produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione del reato, è sufficiente che l'atto idoneo a determinarlo sia emesso, non occorrendone anche la notificazione. (Fattispecie relativa a decreto di citazione non notificato all'imputato perché questi era sconosciuto all'indirizzo risultante dagli atti).