Cass. pen. n. 9498 del 20 ottobre 1993
Testo massima n. 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, c.p. (richiamata dall'art. 629 cpv. c.p.) si concreta nel solo fatto dell'appartenenza del rapinatore o dell'estorsore ad un sodalizio criminoso del tipo descritto dall'art. 416 bis c.p., e non richiede che costui per commettere il reato manifesti o faccia intendere alla vittima tale sua qualità e si avvalga, quindi, della forza intimidatrice di tali associazioni.
Testo massima n. 2
La circostanza aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, c.p., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti.
Testo massima n. 3
Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dagli artt. 628, terzo comma, n. 3, c.p., 629, secondo comma, c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, possono concorrere qualora l'agente, oltre ad appartenere ad una associazione di tipo mafioso, si sia avvalso nel commettere la rapina o l'estorsione della forza intimidatrice derivante da tale appartenenza.
Testo massima n. 4
Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dagli artt. 628, terzo comma, n. 3, c.p., 629, secondo comma, c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, possono concorrere qualora l'agente, oltre ad appartenere ad una associazione di tipo mafioso, si sia avvalso nel commettere la rapina o l'estorsione della forza intimidatrice derivante da tale appartenenza.