Cass. pen. n. 8700 del 23 settembre 1993

Testo massima n. 1


In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, non è ipotizzabile una catalogazione delle professioni o dei mestieri in base all'elemento della rumorosità, dovendo ritenersi professioni o mestieri rumorosi quelli che, comunque ed in concreto, si svolgono provocando rumori. Ne consegue che qualsiasi attività lavorativa che provochi rumori impone a chi la esercita la osservanza delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità.

Testo massima n. 2


L'illiceità penale della condotta di chi, esercitando una professione o un mestiere, provochi effetti rumorosi, può essere affermata solo se l'esercizio dell'attività si verifica fuori dei limiti modali, spaziali e temporali imposti dalla legge o da altro provvedimento. Ove difettino norme integratrici dell'art. 659, secondo comma, c.p., invero, l'esercizio di qualsiasi mestiere rumoroso deve considerarsi legittimo, fatta salva la tutela civile di chi dovesse ritenersi leso da rumori esorbitanti la normale tollerabilità.

Normativa correlata