14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1574 del 6 aprile 1978
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 1384 c.c. — che attribuisce al giudice il potere di diminuire equamente la penale — non ha la funzione di proteggere il contraente economicamente più debole dallo strapotere del più forte, bensì mira alla tutela e ricostruzione dell’equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l’inadempiente. Pertanto, non osta alla sua applicazione il fatto che la clausola penale sia stata stipulata a favore e contro entrambi i contraenti o che non ricorra un’ipotesi di usura. La riduzione della penale rientra nei poteri equitativi discrezionali del giudice di merito, ma l’uso di questi poteri deve essere adeguatamente giustificato nella motivazione della sentenza.
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