Cass. pen. n. 5227 del 20 maggio 1993

Testo massima n. 1


Il pubblico ufficiale risponde del reato di corruzione anche quando pone in essere un atto contrario non ad un dovere specifico d'ufficio, ma al generico dovere di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà, vigilanza, con esclusione del solo atto contrario al dovere di correttezza.