Cass. pen. n. 4140 del 29 aprile 1993
Testo massima n. 1
Il reato previsto dall'art. 659, comma primo, c.p. è un reato di pericolo. Pertanto, per la sua configurazione, non è necessaria la prova del reale disturbo provocato al riposo ed alle occupazioni delle persone, ma è necessario che gli schiamazzi o i rumori superino i limiti della normale tollerabilità e siano obiettivamente idonei a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone.