Cass. pen. n. 3911 del 26 aprile 1993
Testo massima n. 1
L'omessa indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale temporanea convivenza sia desumibile da una relazione di parentela, e sempre che la notifica sia stata eseguita nel domicilio dell'interessato.