Cass. pen. n. 3304 del 24 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Le limitazioni e i divieti alla effettuazione di ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni, previsti dall'art. 103 c.p.p. a garanzia della libertà dei difensori, operano a favore di qualsivoglia soggetto che, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, eserciti la professione legale e abbia quindi assunto la difesa di assistiti, anche quando tali difese riguardino procedimenti diversi da quello nell'ambito del quale gli atti anzidetti dovrebbero aver luogo.

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