Cass. pen. n. 2167 del 27 luglio 1993

Testo massima n. 1


La prova della concessione del perdono da parte di talune delle vittime dell'attività delittuosa o, in mancanza, dei loro familiari, non costituisce elemento determinante in tema di liberazione condizionale.

Testo massima n. 2


La gravità dei reati commessi non è incompatibile con la possibilità di redenzione del colpevole, né di ostacolo alla liberazione condizionale, per la quale ha valore l'accertamento del suo sicuro ravvedimento.

Normativa correlata