14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7078 del 22 giugno 1995
Testo massima n. 1
Salva diversa volontà delle parti, la penale prevista per l’inadempimento non può essere applicata anche per il semplice ritardo solo perché nel contratto è stato previsto un termine [ non essenziale ] di adempimento della obbligazione perché, attesa la tendenziale incompatibilità tra il diritto alla penale ed il conseguimento della prestazione principale [ art. 1383 c.c. ], si renderebbe, altrimenti, più gravosa, per il debitore, la responsabilità derivante dall’inadempimento meno grave, costituito da quel ritardo che non faccia perdere all’obbligazione la sua utilità e che, quindi, consenta anche l’inadempimento tardivo, rispetto alla responsabilità derivante dall’inadempimento definitivo, in cui, salva diversa pattuizione, la clausola ha l’effetto di limitare il risarcimento del danno alla penale convenuta.
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