Cass. pen. n. 1503 del 8 giugno 1993

Testo massima n. 1


L'accertamento del sicuro ravvedimento di cui all'art. 176 c.p. che costituisce il fondamento giuridico dell'istituto della liberazione condizionale postula una più ampia e penetrante valutazione della personalità del soggetto, che tenga conto, oltre che della condotta carceraria, anche del comportamento tenuto dallo stesso nelle varie manifestazioni della sua vita, nonché della volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse dimostrato per i valori etici e sociali, dalle prove di altruismo e di solidarietà, dall'interesse dimostrato per le vittime dei reati commessi e dal fattivo intendimento di riparare le conseguenze dannose dei medesimi.

Testo massima n. 2


L'estinzione del reato non fa venir meno l'obbligo del risarcimento del danno, in quanto non si tratta di un effetto automatico, essendo in ogni caso necessario l'intervento di una pronuncia giurisdizionale che dichiari prescritto il corrispondente diritto.

Normativa correlata