14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 995 del 28 marzo 1972
Testo massima n. 1
Nel caso di clausola penale stipulata per il ritardo nell’inadempimento, al verificarsi del ritardo sorge l’obbligazione nascente dalla clausola penale, che diviene operativa; se poi intervenga l’inadempimento, in forza della legge sorgerà l’obbligo del risarcimento del danno. Nel secondo caso, il creditore avrà la scelta di chiedere la penale, senza dare alcuna prova del danno determinato dall’inadempimento, ma, in tal caso, dovrà provare il danno stesso, se ed in quanto vi sia stato. [ Nella specie l’attore aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento ed il pagamento della penale, stabilita per il ritardo in una somma giornaliera, dalla data prevista nel contratto per l’inadempimento a quella della citazione ].
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