Cass. pen. n. 10132 del 10 novembre 1993
Testo massima n. 1
Nei procedimenti per il reato di furto è ammissibile la costituzione di parte civile di chi del bene sottratto ha soltanto la locazione e, comunque, il possesso e la disponibilità di esso, in virtù di contratto di leasing mobiliare, in cui la proprietà della cosa locata rimane all'impresa di leasing mentre il possesso e il godimento sono dell'utilizzatore.