Cass. pen. n. 9398 del 4 settembre 1992
Testo massima n. 1
Ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente, invece, che egli dia rilievo a quelli ritenuti di valore decisivo. Ne consegue che le argomentazioni e le risultanze non espressamente esaminate, nell'implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali, devono considerarsi disattese e non già pretermesse.