Cass. pen. n. 7954 del 10 luglio 1992

Testo massima n. 1


Una volta accertati, da un lato, la natura obiettivamente rumorosa di una determinata attività lavorativa e, dall'altra, la inosservanza delle prescrizioni che ne regolano l'esercizio, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 comma secondo c.p., l'indagine circa l'intensità e la tollerabilità o meno, in concreto, dei rumori. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, è stata affermata la sussistenza del reato con riguardo all'esercizio, in ora non consentita, di un frantoio oleario funzionante con motore elettrico che muoveva la macina e il nastro trasportatore).

Normativa correlata