Cass. pen. n. 7872 del 9 luglio 1992
Testo massima n. 1
I precedenti penali dell'imputato, in quanto indice di pericolosità sociale, legittimano di per sé il diniego delle attenuanti generiche che è, invece, illegittimo se fondato sul semplice riferimento al pessimo comportamento processuale dell'imputato, data la genericità di una simile affermazione, priva com'è di indicazione di fatti o circostanze da cui sia tratto il convincimento del giudice.