14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4126 del 10 aprile 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
La clausola penale [ art. 1382 c.c. ] ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell’obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito è di valuta — non già di valore —, non incidendo su di esso la svalutazione monetaria sopravvenuta, salva l’applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, dell’art. 1224, secondo comma, c.c.
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