14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 581 del 31 marzo 1992
Testo massima n. 1
L’art. 242 comma terzo, ultima parte, del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 [ norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ], nel prevedere che, entro il termine ivi indicato, il giudice istruttore pronunci sentenza di proscioglimento o ordinanza di rinvio a giudizio, non preclude allo stesso giudice di disporre, entro il medesimo termine, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del provvedimento secondo le norme del nuovo codice di procedura penale, quando appaiono insussistenti tanto le condizioni per il proscioglimento quanto quelle per il rinvio a giudizio. Il relativo provvedimento [ avverso il quale non è previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione ], non è, pertanto, qualificabile come «abnorme» e non è, conseguentemente, neppure suscettibile di ricorso per cassazione.
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