Cass. pen. n. 2388 del 5 marzo 1992
Testo massima n. 1
La concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto-reato e, quindi, la determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale. La concessione di tale attenuante è, infatti, la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali — nell'ambito della previsione dell'art. 133 c.p. — che, anche in relazione a fatti-reato di elevata gravità, possono giustificare una ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie.