Cass. pen. n. 1252 del 5 maggio 1992
Testo massima n. 1
Il reato di cui all'art. 650 c.p. è costituito dalla inosservanza di ogni ordine o provvedimento legalmente dati, cioè previsti e/o consentiti da norma giuridica, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene. Le «ragioni di giustizia» vanno, poi, identificate in tutti i motivi riferibili non solo all'attività giurisdizionale svolta dai giudici, ma anche all'attuazione del diritto obiettivo ad opera del P.M. o della polizia giudiziaria.