14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 724 del 18 marzo 1970
Posted at 16:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
Secondo la disciplina positiva, la clausola penale si collega necessariamente alla duplice ipotesi dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento sul presupposto che l’uno e l’altro siano imputabili all’obbligato. Pertanto, tale disciplina è inapplicabile, qualora le parti abbiano contrattualmente previsto la facoltà dell’obbligato di prorogare il termine di adempimento della prestazione, pattuendo un compenso fisso per ogni giorno di proroga.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]