Cass. pen. n. 8831 del 5 settembre 1991
Testo massima n. 1
Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia profferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè ad una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 c.p.