Cass. pen. n. 7390 del 12 luglio 1991

Testo massima n. 1


Il sequestro di persona, inteso nel senso di una limitazione della libertà di movimento, può essere assunto quale circostanza aggravante della rapina quando la privazione della libertà è limitata allo stretto necessario per la consumazione del delitto di rapina, ma se si protrae dopo tale consumazione al fine di consentire ai rapinatori un allontanamento più agevole, si ha concorso dei due reati.

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