Cass. pen. n. 6934 del 28 giugno 1991

Testo massima n. 1


In materia di attenuanti generiche, tra i positivi elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea del colpevole e il corretto comportamento processuale o la collaborazione prestata nelle indagini ed ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, quando non sia configurabile l'attenuante del ravvedimento operoso. Tuttavia il giudice di merito può escludere la positiva valenza di tali elementi e negare l'applicazione delle attenuanti generiche, non soltanto quando essi siano contrastati da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo.

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