14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6561 del 10 giugno 1991
Testo massima n. 1
La clausola penale è un patto accessorio del contratto con funzione sia di coercizione all’adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Essa, pertanto, a norma dell’art. 1453 comma primo c.c. trova applicazione sia nell’ipotesi che il contraente chieda la risoluzione del contratto sia in quella che egli proponga domanda volta a conseguire l’esecuzione coatta del negozio e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata antecedentemente dalle parti. Diversa funzione va invece riconosciuta alla caparra penitenziale o pena del recesso disciplinata dall’art. 1386 c.c. quale corrispettivo del diritto di recesso pattiziamente consentito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]