Cass. pen. n. 2662 del 26 febbraio 1991
Testo massima n. 1
Il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato può essere preso in considerazione dal giudice per il diniego della concessione delle attenuanti generiche né è necessaria una congrua motivazione allorché la concessione di tali attenuanti sia stata richiesta dagli imputati senza addurre specifici elementi di valutazione a sostegno della stessa.