Cass. pen. n. 2266 del 30 luglio 1991

Testo massima n. 1


Costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio quello del dipendente di ospedale che avverta sollecitamente gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame confermativa di quella del G.I.P. — che aveva disposto la sospensione dal pubblico servizio di ausiliaria - socio - sanitaria, di infermiere professionale e di portiere al passo carraio, che ricevevano compensi dai predetti impresari, in relazione al delitto continuato di corruzione propria — e indicativa del diverso reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., la Suprema Corte ha affermato che la condotta in esame è contraria ai doveri d'ufficio sotto diversi profili che vanno oltre quello di correttezza, posto in dubbio dal ricorso: il venir meno del dovere di imparzialità del pubblico dipendente, compromesso dal rapporto tenuto con gli impresari; la rivelazione di notizie d'ufficio che dovevano rimanere riservate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti dell'ospedale non avevano la disponibilità).