Cass. pen. n. 2033 del 13 febbraio 1991

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è sufficiente che la condotta omissiva si concreti nella mancata collocazione di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, i quali possono riguardare anche un unico lavoratore.

Testo massima n. 2


Il pericolo presunto che la norma di cui all'art. 437 c.p. mira a prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto in questa norma sono previsti anche pericoli di semplici infortuni individuali tutelando essa l'incolumità dei singoli lavoratori.

Normativa correlata