Cass. pen. n. 9995 del 10 luglio 1990
Testo massima n. 1
Qualora il giudizio conclusivo di comparazione fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti sia di prevalenza, il giudice non è tenuto ad applicare nel massimo l'aumento stabilito per le prime o la riduzione della pena consentita per le seconde, in quanto l'applicazione delle circostanze e la misura dell'aumento o della diminuzione di pena correlativi non trovano necessariamente rispondenza negli stessi motivi che servono per determinare la pena base del reato. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che nessuna contraddizione è possibile ravvisare tra il giudizio conclusivo di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e la riduzione della pena per le attenuanti in misura inferiore al massimo consentito).