Cass. pen. n. 9423 del 3 luglio 1990
Testo massima n. 1
È configurabile il delitto di estorsione consumato e non tentato se oggetto del reato sia un titolo di credito trasmissibile per girata.
È configurabile il delitto di estorsione consumato e non tentato se oggetto del reato sia un titolo di credito trasmissibile per girata.