Cass. pen. n. 6943 del 15 maggio 1990

Testo massima n. 1


Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non equivalendo la generica richiesta di condanna al minimo della pena a quello di concessione delle predette attenuanti.

Normativa correlata