Cass. pen. n. 679 del 18 gennaio 1990

Testo massima n. 1


Il danno non patrimoniale non lede l'interesse che costituisce l'oggetto giuridico del delitto di estorsione; infatti, trattandosi di un delitto contro il patrimonio, il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all'imposizione deve essere un danno patrimoniale. (La cassazione ha pure evidenziato che anche la rinuncia ad un diritto può essere patrimonialmente dannosa purché essa importi obbligazioni patrimoniali dannose).

Testo massima n. 2


Il delitto di estorsione costituisce un titolo specifico di violenza privata differenziandosi da questo, di cui presenta tutti i requisiti, soltanto per l'elemento dell'ingiusto profitto con danno altrui che nell'estorsione costituisce lo scopo caratteristico dell'azione ed il momento consumativo del reato.

Normativa correlata