Cass. pen. n. 635 del 30 marzo 1990

Testo massima n. 1


L'applicazione dell'indulto con la sentenza di condanna è connotata da un carattere di essenziale provvisorietà, ed, essendo l'impugnazione ammissibile solo in ordine alla concessione o al diniego del beneficio, è sempre possibile, in sede esecutiva, eliminare errori per quanto attiene alla determinazione della misura dell'indulto.

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