14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12507 del 17 dicembre 1993
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, l’obbligo del venditore di fare ottenere al compratore il certificato di abitabilità, avendo ad oggetto il fatto del terzo [ autorità comunale ] ed inquadrandosi quindi nella previsione dell’art. 1381 c.c. è un obbligo incoercibile, sicché il venditore, in caso di inadempimento, può bensì essere tenuto ad indennizzare il compratore, ma non può essere condannato all’adempimento dell’impegno assunto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]