Cass. pen. n. 4761 del 3 aprile 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente. La violenza consiste nell'estrinsecazione di energia fisica che arrechi pregiudizio alla persona e può essere esercitata con qualsiasi strumento, e quindi, anche con un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all'offesa. Nel caso di fuga, bisogna verificare, quindi, se non sono stati travalicati i limiti normali di uso dell'autoveicolo ovvero se sono state attuate manovre dirette ad ostacolare l'attività di persone con incombente minaccia alla loro incolumità. (Fattispecie di violenza al derubato che nel tentativo di ostacolare la fuga dell'autore del furto del veicolo si era aggrappato allo sportello per togliere le chiavi dal cruscotto ed era perciò caduto sul selciato in seguito alla brusca partenza del ladro).